Autore Topic: tuning: aspetti legali sull'omologazione dei pezzi aftermarket  (Letto 114672 volte)

Offline kappa

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Marco questa discussione, iniziata da k cui hanno sequestrato il libretto di circolazione per il portarga barracuda non omologato, come importante, visto che ci dà uno spettro ampio di quello che è la giungla legale relativa al tuning... insomma, alla domanda "che mi fanno se monto... qualunque cosa aftermarket?"
la risposta è "ti potrebbero fare qualunque cosa".

Il tuning in Italia non ha ancora una legislazione ufficiale. Lo dimostra il fatto che circa un anno fa nel pacchetto legge cosiddetto Bersani, il ministro aveva inserito una proposta di normativa per regolamentare "alla tedesca"(faccio il tuning, poi vado in Motorizzazione e lo faccio riportare sul libretto) la situazione.
Ebbene la norma in questione non è passata.
Buona lettura a tutti.

prof


ebbene si amici miei avete letto bene ieri mattin a mi han sequestrato il libretto i carabinieri x il portatarga non omologato attenzione non per l'inclinazione eccessiva (era dritta e leggibile) ma perchè a detta loro "questi portatarga non sono omologati" e hanno ricevuto ordine di sequestrare tutte le moto così..non ho parole.. questo è il verbale col quale devo andare a fare la revisione in motorizzazione, più 370 euro di multa...mi viene da piangere (ps x tutti quelli che penseranno probabilmente stava correndo e loro han voluto fartela pagare , dico già che non è così stavo andando piano, forse troppo piano. al mio controbattere dicendo che questi portatarga li abbiamo tutti, il destino ha voluto che in quel momento arrivassero due ragazze fatalità(giuro) con la hornet e i portatarga originali, che il comandante mi ha prontamente fatto notare..quando si dice sfiga eh? ecco il verbale, chiaramente ho eliminato la parte dei miei dati e per correttezza anche i dati di coloro che mi hanno fermato.

Linkback: http://www.hornet.it/b8_aspetti-legali-c-d-s/t813_tuning-aspetti-legali-sullomologazione-dei-pezzi-aftermarket/
« Ultima modifica: 16 07 2009, 10:44:26 da prof »

Offline tropicale

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #1 il: 05 05 2008, 11:32:09 »
K io ho dato un'occhiata... purtroppo il verbale mi pare ben motivato e mi sento di dire che un ricorso per vizi formali risulterebbe infondato, e comporterebbe solo ulteriori spese con nulle possibilità di farsi annullare il verbale.
Inoltre mi pare di aver visto che nello spazio delle tue dichiarazioni tu hai dato ragione agli accertatori. Ciò per la legge rappresenta un'ammissione, il che rende ancor più complicato, di quel che già sarebbe, un ricorso nel merito.
Infatti il codice della strada parla chiaro:

"Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
 

[...]

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
"
 
Inoltre l'art. del regolamento cui si fa riferimento nell'articolo del c.d.s. dice:

"Art. 236 - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 c. s.)

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.
"

Temo che il portatarga non sia effettivamente idoneo alla circolazione.
Sinceramente non so nemmeno se ne esistano.
Non credo quindi che convenga un ricorso ne nella forma ne nel merito.
Penso a questo punto che convenga pagare.
A meno che risulti effettivamente omologato il portatarga.Nel qual caso si potrebbe tentare di farsi annullare la multa.
Certo che si potrebbe pensare, nel caso in cui la barracuda pubblicizzi il portatarga in questione come omologato per l'uso stradale, una richiesta danni nei confronti della casa produttrice.
Quindi si potrebbe chiedere sia il rimborso della multa che il rimborso delle spese per la revisione.
Questione da valutare con molta attenzione, a mio avviso.

...ma quanto è bella la mia hornella!!!

Offline TRoby

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #2 il: 05 05 2008, 11:52:56 »
Purtroppo, credo non ci sia molto da fare  :-( Sui portatarga orientabili c'è sempre scritto, con una traghetta adesiva che NON SONO OMOLOGATI per l'uso stradale. Se trovi la pattuglia in vena di rompere....c'è il sequestro del libretto!! Purtroppo non si scappa  :-( l'unico modo è cercare di farli ragionare...a volte riesce ;-)

Offline virago

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #3 il: 05 05 2008, 13:08:06 »
Datti una letta qui

clicca


e in particolare a tutti i commenti dei lettori, ce ne sono alcuni interessanti clicca



da quel poco che ho letto velocemente, sembrerebbe che ci sia qualche speranza. La motorizzazione sembra non abbia la possibilità di omologare sul libretto i portatarga omologati, in quanto non è in possesso delle direttive per farlo. Ma non ti rilascia una dichiarazione scritta se non c'è una richiesta da parte del giudice. In pratica un cane che si morde la coda. In base a questo potrebbero esserci delle speranze. In più rivolgendoti al giudice di pace, pare che tu abbia la focoltà di riprendere il libretto in attesa di giudizio

Offline oldwolf

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #4 il: 05 05 2008, 15:29:36 »
Io ho i miei dubbi...l'art. 78 del cds recita:"Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55", perciò potrei essere d'accordo se sul libretto di circolazione ci fosse scritto che la moto è stata omologata con pneumatici modello x, specchietti omologati con numero x, sottosella omologato con numero x, ecco che allora non sarebbe più un libretto ma ci vorrebbe la treccani per mettere tutti i numeri di omologazione con i relativi accessori, e poi, il sottosella non fa parte del telaio in quanto il telaio è l'ossatura della moto e permette di collegare tutte le parti che compongono la motocicletta .
Per cui anche coloro che montano i bauletti sulle moto con relativi attacchi sarebbero passibili di ritiro del libretto in quanto la moto è stata omologata senza i bauletti, a parte quelle moto che hanno già da casa madre le predisposizioni.
La cosa incredibile è che se hai gli specchietti non oroginali ti sequestrano la moto e paghi 370 euro, se non li hai proprio paghi solamente 70 euro mi sembra...


Offline prof

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chiarimenti sul tuning
« Risposta #5 il: 05 05 2008, 19:03:54 »
allora, facciamo un po' di chiarezza.

il tuning, sia estetico che tecnico, in italia non è assolutamente consentito.
il cardine di questo divieto è per l'appunto l'art. 78 del CDS.
tutte le circolari, le normative a carattere parziale non infrangono il concetto
base e cioè: SE L'AGENTE DI POLIZIA STRADALE ACCERTA UNA COMPONENTE
DEL VEICOLO FUORI NORMA, A SUO GIUDIZIO APPLICA L'ART. 78".

per quello che riguarda il portatarga, oltre all'art. 78 e la diversa inclinazione
per cui il povero K, a cui va tutta la mia solidarietà, non è stato sanzionato,
c'è il fatto che NESSUNO dei portatarga c.detti aftermarket hanno il catarifrangente!!!!

TUTTAVIA, e il tuttavia è grande come un casa, quest'articolo, che viene considerato
rigido e vessatorio anche dalle forze di polizia, viene applicato o nel caso di violazioni
grandi come una casa, o quando viene imposto dall'alto (ed è il caso di K).
cioè, normalmente ti ferma la stradale e ti fa il 78 solo se hai uno scarico chiaramente fuori
norma, se hai le luci a led azzurrate, ecc. e neanche sempre.
oppure, come è successo a K, quando è il prefetto che richiama all'ordine le sue forze.

ho letto tutti i commenti degli altri utenti, e li rispetto tutti.
ma per quello che riguarda il mio modesto parere, non vedo molti appigli per fare ricorso
al GdP, non ultimo il fatto che hai firmato il verbale senza contestare nulla.
anche perchè, in effetti, non c'è nulla da contestare. al limite il fatto che tale norma non
è quasi mai applicata e quindi si potrebbe ravvisare un atto persecutorio. ma, in effetti, si potrebbe?

K, sei stato MOLTO MOLTO sfortunato. siamo tutti fuori norma, come ha detto qualcuno.
comunque se hai bisogno di consulenze, aiuti o quello che vuoi, anche per redigere un ricorso,
sono a tua disposizione.
« Ultima modifica: 05 05 2008, 20:00:27 da prof »
“The fact remains that getting people right is not what living is all about anyway. It's getting them wrong that is living, getting them wrong and wrong and wrong and then, on careful reconsideration, getting them wrong again. That's how we know we're alive: we're wrong.”

Offline oldwolf

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #6 il: 05 05 2008, 20:46:02 »
MMMmmm...io non ho chiaro una cosa (ho fatto copia/incolla dell'articolo 78) e recita così:" Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione", perciò a mio modestissimo parere le cose alle quali non si possono apportare modifiche sono solamente quelle citate nel libretto e cioè i pneumatici al limite, gli unici ad essere citati, poi d'accordissimo con te Prof che in caso di ricorso quest'ultimo deve essere fatto con i controcaz..

Offline tropicale

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #7 il: 06 05 2008, 00:03:40 »
Prof... effettivamente sei molto bravo nell'esplicazione...

ma prendendo in considerazione la possibilità di impugnare il verbale, ritengo che gli estremi vi siano, infatti non mi risulta che vi siano particolari ordinanze o circolari che prendano in considerazione l'omologazione di portatarghe...

secondo me il tentativo è da farsi nella speranza di trovare un GdP di buon cuore ovvero puntando sulla prassi che vede infatti la totale tolleranza delle forze dell'Ordine in merito a portatarghe e frecce...

L'impugnazione potrebbe avere buoni risultati apprezzabili nell'immediato qualora il GdP ordinasse la sospensione deil Verbale... diversamente Kappa potrà ugualmente pagare per tempo e rinunciare così alla causa...

in sostanza giocarsi tutte le carte subito e vedere... mal che vada si farà fare il controllo alla Motorizzazione

si però... e mi pare strano che non venga sottolineato... se il ricorso davanti al gdp lo perdi... e se per sbaglio nel frattempo si costituisce la municipale... magari il giudice ti condanna pure alle spese.
Perché il ricorso, da un punto di vista strettamente giuridico, secondo me è totalmente infondato.
Io sono solamente un quasi-avvocato, però tu lo sei a tutti gli effetti e  questa cosa credo ti sia nota.
Io sono abituato a fare i ricorsi evitando di basarmi solo sulla possibilità di trovare un giudice accondiscendente.
A me piace ricordare che le cause costano. Parecchio tempo e talvolta pure parecchio denaro.
Per cui se si instaura una causa bisogna essere anche preparati alla peggiore delle ipotesi, in quanto... potrebbe sempre capitare.
Quindi riassumendo il ricorso lo fai se:
1) è fondato e lo vinci al 99,99%;
2) è infondato e ci tenti... e se perdi hai le possibilità di affrontare le eventuali conseguenti spese legali;
Altrimenti meglio lasciar perdere.
Tutto quanto sopra, ovviamente, a mio modestissimo parere.

Offline oldwolf

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #8 il: 06 05 2008, 08:59:55 »
Quando avrete tempo leggetevi questo, l'ho trovato in internet e riporta bene il problema della "targa" e tutti gli articoli che possono venire menzionati in caso di verbale redatto dalle Forze dell'Ordine.

Data documento 16/04/2008

Note tecniche sulle targhe inclinate dei motocicli

Circolare del Comando di P.L. di Mandello del Lario (LC) del 16-04-2008

CC (Lecco cintura)

Circolare del Comando di P.L. di Mandello del Lario (LC) del 16-04-2008
(Si ringrazia il Commissario Aggiunto Mario Modica, Comandante della Polizia Locale di Mandello del Lario).

OGGETTO: Targhe moto “sollevate”:

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su un aspetto più concreto la questione delle “targhe sollevate” delle moto.
E’ ormai malvezzo diffuso tra i motociclisti apportare modifiche alla posizione della targa così da rendere illeggibile, o quanto meno difficoltoso, rilevarne i caratteri alfanumerici.
I sistemi sono i più disparati ed ingegnosi e, tanto per soddisfare una eventuale “curiosità” li andiamo ad elencare senza la pretesa d’essere esaustivi considerando la fantasia e l’ingegnosità dei nostri centauri :

1) fazzoletto legato accanto alla targa; da fermo lascia scoperti i caratteri ma in movimento, sventolando, li copre tutti o in parte;
2) olio/grasso/fango sui caratteri;….. però la moto è pulitissima….
3) leva al manubrio che, mediante un cavetto collegato alla targa fissata con opportuni snodi, solleva o abbassa la targa all’occorrenza;
4) nastro adesivo che nasconde tutti, o in parte i caratteri oppure, meno sfrontata è la modifica dei caratteri (un 3 diventa un 8 e così via);
5) piegare verso l’alto la parte inferiore della targa, all’altezza della seconda linea, quella in basso, dei caratteri alfanumerici, lasciando a volte, invariata l’inclinazione del supporto e/o del porta targa;
6) porre un elastico sufficientemente largo al centro della targa, nello spazio che separa le due file di caratteri alfanumerici così da coprire “appena appena” le “teste” dei caratteri: ufficialmente serve per contenere le vibrazioni o perché la targa si “svita” dalla sua sede, nei fatti serve per rendere difficoltoso leggere i caratteri quando il veicolo è in movimento;
6) ultimo, ma non certo definitivo o migliore degli altri, è il più classico dei sistemi: sostituire l’alloggiamento e/o il porta targa con altro che consenta l’inclinazione verso l’alto di parecchi gradi, sino a sfiorare l’orizzontalità - ossia i 90° rispetto all’asse verticale del veicolo - il che si traduce in assoluta invisibilità della targa .

Tali condotte, la cui gravità non è da tutti adeguatamente percepita, non è solo fine a se stessa ma è prodromica alla elusione delle sanzioni relative alla eventuale (probabile) commissione di altre infrazioni (si pensi al superamento dei limiti di velocità in presenza di postazioni di “autovelox” con rilievo fotografico o “telelaser”, all’uso - o meglio, al non uso - del casco protettivo, alla possibilità di “fuggire” in caso di sinistro, etc.). Proprio per questo motivo la persecuzione di tale comportamento, pur presentando effettive difficoltà per gli operatori – si pensi al caso di motoveicolo lanciato in velocità – dovrebbe avvenire con il massimo impegno e con estrema severità: chi non ha nulla da nascondere non tenta di occultare la targa, che è l’unico elemento per identificare pubblicamente un veicolo. In questo caso ci troviamo in presenza di una violazione commessa con DOLO, oserei dire aggravato dalla previsione – quasi premeditazione – di commettere ulteriori violazioni delle norme di comportamento, da qui la necessità di contrastare adeguatamente un fenomeno purtroppo sempre più diffuso.

Motociclisti di altri Paesi non mi risulta facciano lo stesso e posso affermarlo con una certa sicurezza perché lavorando a Mandello del Lario, patria della Moto Guzzi, ho l’opportunità di osservare numerosi gruppi di appassionati giungere da tutto il mondo e a NESSUNO ho mai visto la targa posizionata in modo diverso da quello della casa costruttrice; insomma modificare la posizione della targa delle moto - od occultarla in vari modi - è un'usanza solo italiana.

Richiamo alla mente anche un servizio della RAI dello scorso anno girato sul lungo lago di Lecco ove, la domenica mattina in particolare, decine di motociclisti si danno spontaneo convegno; la giornalista filmò le targhe e chiese ai conducenti il motivo della posizione modificata, inizialmente dissero che era per motivi estetici… ma poi ecco la verità: non voler farsi individuare da autovelox o pattuglie di polizia.

Tanto diffuso è questo problema che, considerandone la gravità e la frequenza, la stessa prefettura di Lecco ha emanato una circolare - la n° LCTUG 0015671/2007/GAB del 2/11/07 – avente ad oggetto “Servizi di controllo del territorio. Targhe motocicli illeggibili” in cui si sollecita una maggiore azione di repressione degli illeciti sulla problematica che stiamo trattando.

Ma come operare correttamente?

In seguito ad una serie di rilievi e contestazioni effettuate nei confronti dei motociclisti che usano circolare con la targa variamente installata ma invariabilmente resa poco - o per nulla - leggibile abbiamo affrontato alcuni ricorsi nelle aule dei Giudici di Pace acquisendo un piccolo bagaglio di conoscenze utili a non vanificare il nostro operato.

Suggeriamo di munirsi di un goniometro da cantiere - costo circa € 5 - con ampia scala la cui lettura sia semplice ed evidente (il Comando di P.L. di Casatenovo (LC) ha segnalato un negozio ove li si possono acquistare… disturbare loro per notizie), oltre ad una buona macchina fotografica che permetta di stampare foto con impressa la data e l’ora (non tutte le macchine hanno questa possibilità).

Fermato il motociclista si deve osservare la targa e, rilevato che questa è piuttosto inclinata – solitamente verso l’alto – si pone la motocicletta su una parte in piano della strada e con il goniometro si misura l’inclinazione rispetto alla verticale.

Giova all’operatore sapere che l’“alloggiamento”della targa - torneremo su questo termine e ricordiamoci di non utilizzare il termine “porta targa” per i motivi che esporremo più oltre – è costituito da un elemento che ricomprende (per quasi tutte le moto esistenti):
- Tutto il “parafango” posteriore,
- Il rifrangente rosso posto sotto (o sopra) la targa stessa,
- La luce d’illuminazione della targa,
- Alle volte gli indicatori di direzione ancorati sull’alloggiamento targa.
Se la moto mostra la targa:
- “infilata”- molto sotto la sella, il “codino” o la luce rossa posteriore,
- senza rifrangente rosso (sopra o sotto),
- priva di illuminazione specifica (alle volte i centauri affermano che è comunque illuminata dalla luce rossa posteriore… ma non va bene…)
- montata su supporto metallico fissato con due semplici viti ai lati e quindi movibile come fosse un cardine,
Vi è il fondato sospetto che l’alloggiamento sia “after market”, ossia irregolare.

A questo punto si effettuano n° 2 rilievi fotografici: uno al vero e proprio “profilo della targa”- di lato - con il goniometro appoggiato sulla stessa che mostri di quanto è la misurazione (attenzione al fuoco ottico) e l’altra con vista posteriore, ad una distanza di qualche metro, con il fuoco della fotocamera all’altezza dell’asse orizzontale della targa stessa così da rendere l’idea della relativa leggibilità dei caratteri alfa numerici.
La rilevazione dei gradi d’inclinazione verrà diligentemente riportata sul verbale di contestazione in difetto di qualche grado e mai in eccesso visto che lo strumento utilizzato non è di “precisione”.

Con questo modo di operare si intende applicare l’art. 13 della L 689/81 - “atti d’accertamento” - che si concretizza nella misurazione con un goniometro della inclinazione della targa.
Gli agenti utilizzano sempre questo strumento per verificare ciò che, già alla vista, appare un’installazione irregolare, infatti alla misurazione segue sempre l’indicazione sul verbale di contestazione della misura rilevata in DIFETTO così da superare ogni possibile sottigliezza circa eventuali contestazioni sulla reale inclinazione della targa.
Si osservi come non si stende un apposito e separato verbale dei rilievi effettuati per “economia di procedimento”, si inserisce la misura rilevata direttamente nel verbale di contestazione e nessuno, sino ad oggi, ha obiettato nulla in proposito.
Il rilievo fotografico è quanto mai utile in sede di giudizio perché ha rappresentato la dimostrazione oggettiva della violazione.
La violazione rilevata, a questo punto, é che l’alloggiamento della targa è stato alterato, manomesso o posizionato in sede o modo diversi da quanto previsto dall’omologazione di quel tipo di veicolo: si applica l’art. 78 cds”

L’art. 78/3° recita:
“Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE o di approvazione e nella carta di circolazione… omissis… è soggetto alla sanzione amministrativa di…omissis…”
Chiarito questo punto, è rilevante osservare come la sanzione di cui all’art. 78/3° cds si applica in 3 casi, ovvero per modifiche alle caratteristiche indicate nel:
1) certificato di omologazione,
2) certificato di approvazione,
3) carta di circolazione.
Quindi l’art. 78 cds si applica legittimamente in ogni caso di modifiche ad una delle caratteristiche indicate anche in uno solo dei tre documenti sopra riportati.

Le disposizioni normative che regolano la materia relativa alle dotazioni e caratteristiche dei veicoli non è da riferirsi solo a ciò che riporta la “carta di circolazione” ma anche, e soprattutto, agli altri due documenti di cui ai punti 1) e 2) sopra riportati.

Per poter immettere sul mercato un veicolo le aziende produttrici devono rispettare quanto contenuto nel c.d.s. agli artt.:
71 “caratteristiche costruttive eØ funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi”,
75 “accertamento deiØ requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione”,
76 “certificato diØ approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità”.

Infatti i modelli in vendita dai concessionari - trattando di motociclette - devono essere quelli prodotti ed OMOLOGATI dalla casa madre.
Le moto con la targa sollevata non hanno assolutamente l’alloggiamento - ed il porta targa - come quello che montava la moto all’origine, nel modello APPROVATO per la produzione di serie, infatti, solitamente si rileva che la moto sottopost a controllo ha:
1) la completa asportazione, e conseguente sostituzione, dell’alloggiamento e del porta targa,
2) assoluta assenza del piccolo rifrangente - catadiottro - rosso sopra (o sotto) la targa come nel modello “originale” che è d’obbligo per tutti i motocicli,
3) l’assenza del dispositivo di illuminazione della targa
4) alle volte la sostituzione degli indicatori di direzione;
L’installazione della targa, quindi, risulta essere:
1) più in alto rispetto all’originale,
2) meno visibile perché posta più “sotto” il dispositivo luminoso o sella posteriore,
3) più “nascosta” perché inserita, in parte, sotto il posteriore della moto,
4) più inclinata – di solito verso l’alto - rispetto alla collocazione originale.

Per dimostrare che vi è differenza tra la moto sanzionata e lo stesso modello però “originale” si deve fare una piccola indagine: su internet si cerca il sito ufficiale della casa costruttrice di quel modello di motoveicolo e si scaricano le immagini della moto interessata cercando quelle che ritraggono la parte posteriore: sorprendentemente si potrà osservare che il posteriore è diverso - e di molto anche - da quello della moto sanzionata.
Si scaricano le foto e si portano, come prova, in sede di giudizio unitamente a quelle scattate dagli agenti per un confronto oggettivo.

Tutto ciò giustifica e conferma la correttezza della violazione rilevata che, in sede di revisione singola del veicolo così come disposta dalla normativa vigente e conseguente all’applicazione dell’art. 78 cds, dovrà essere superata - pensiamo - reinstallando l’alloggiamento ed il porta targa ORIGINALE, sempre che il nostro motociclista ne sia ancora in possesso, oppure dovrà procurarselo da un rivenditore.

Si osservi come spesso i sanzionati dichiarano che “il porta targa l’ha installato il costruttore” oppure “l’ho comprata così”.
Questo fatto viene smentito dalle foto del sito ufficiale della ditta costruttrice ma non si nasconde che è invece possibile che la sostituzione avvenga ad opera del concessionario che sostituisce le parti ancor prima di vendere la moto, consegnando all’acquirente un pacchetto con i pezzi sostituiti….e l’acquirente ne è quanto meno a conoscenza, se a casa ha i pezzi smontati.

Nel caso di cui stiamo trattando, quindi, la moto deve essere inviata alla revisione singola (art. 78 cds) perché é stata modificata una delle caratteristiche costruttive che, anche se non riportata sulla carta di circolazione, è dettagliatamente inserita nel CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE della casa costruttrice di quel determinato veicolo. Questa certificazione è fondamentale ed è una condizione senza la quale il veicolo non potrebbe essere omologato, quindi non potrebbe ottenere la carta di circolazione e nemmeno essere posta in vendita. Infatti sul certificato di omologazione deve esservi scritto che la moto è costituita da:
1) alloggiamento della targa alta cm…. e larga cm… etc… 2) parafango, etc
Quindi anche se sulla carta di circolazione non compaiono questi elementi il costruttore sa che deve averne garantita la rispondenza alle direttive comunitarie altrimenti non riuscirebbe MAI ad ottenere la “carta di circolazione” per immetter sul mercato il veicolo.
L’elemento TARGA quindi è compiutamente descritto nelle sue caratteristiche all’interno del CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE che è documento ben diverso dalla CARTA DI CIRCOLAZIONE in possesso del proprietario.

Giova inoltre richiamare l’attenzione sul fatto che l’art. 78 ha quale naturale conseguente norma regolamentare l’art. 236 del Regolamento d’esecuzione al c.d.s. ove, al comma 1° si legge.
“Ogni modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, tra quelle indicate nell’appendice V del presente titolo (titolo III) … omissis… comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l’ufficio Direzione Generale MCTC … omissis…”
L’appendice V la troviamo collegata all’art. 227 del regolamento, a sua volta riferita all’art. 71 c.d.s.;vi si legge, al punto G) – disposizioni fiscali, lettera a): “alloggiamento della targa”.
Detto questo quali norme regolano, in pratica, l’alloggiamento ed il collegato porta targa?

Leggiamo l’art. 259 del regolamento d’esecuzione al c.d.s. al comma 1°:
“gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche…omissis…
Lettera d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale…omissis… può anche essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo NON SUPERIORE a 30°…omissis..”.

Altri fondamenti della contestazione sono i Decreti del Ministero dei Trasporti:
- Decreto 6/10/1999 pubblicato su G.U. n° 253 del 27/10/1999 di recepimento della direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20/4/1999 del Consiglio che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a due o tre ruote;
- Decreto 12/12/2006 pubblicato sulla G.U. n° 3 del 4/1/2007 di recepimento della rettifica della direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20/4/1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del consiglio, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a due o tre ruote pubblicata sulla G.U.U.E. n° 291 del 21/10/2006;
Con queste premesse si passi ad esaminare il contenuto delle direttive di cui sopra e vi si trova, al punto 3. INCLINAZIONE che l’alloggiamento della targa posteriore dei motoveicoli:
3.1.1 la targa posteriore deve essere perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;
3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l’alto.

Ancora, se ve ne fosse bisogno, riportiamo una esaustiva nota del Ministero dei Trasporti n° 5591/2004 in cui, in estrema sintesi, si riporta quanto sopra esposto e si conclude affermando che:
“…..omissis…qualora l’alloggiamento della targa e le quote di montaggio dei dispositivi (luce targa e indicatori di direzione) a seguito dell’applicazione del porta targa, restino invariate rispetto AL PROTOTIPO OMOLOGATO, non si dovrà procedere all’aggiornamento della carta di circolazione. Qualora invece la posizione dell’alloggiamento della targa e/o le quote di montaggio dei dispositivi, a seguito del montaggio del porta targa, subiscano variazioni, SI DOVRA’ PROCEDERE AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE”.

Questa nota del 2004 è stata stesa in risposta ad un quesito di un’azienda che, verosimilmente, chiedeva lumi sulla sua produzione di alloggiamenti per targhe moto “after market”, ossia diversi da quelli montati dalla casa costruttrice che tanto vanno sul mercato quale una delle più frequenti e relativamente poco costose modifiche da apportare alla moto appena acquistata.
Si chiarisce che una cosa è il PORTA TARGA altra è L’ALLOGGIAMENTO della targa: ai nostri scopi è rilevante distinguere che solo se l’ALLOGGIAMENTO è stato asportato o alterato potrà essere applicato l’art. 78, in caso di semplice modifica del porta targa invece non si potrà applicare l’art. 78 ma altri e diverse fattispecie in relazione alla visibilità o meno della targa così come dispone l’art. 100 cds. o, se l’illeggibilità è attinente ad un fatto DOLOSO, l’art. 490 C.P., in quanto la targa è una “certificazione ammnistrativa”.

Nel corpo del verbale di contestazione immediata scriviamo:
“Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione. Veniva infatti accertato che aveva modificato/sostituito/eliminato l’alloggiamento della targa installando la stessa su supporto che la poneva inclinata di …. ° gradi rispetto alla verticale; sono stati effettuati n° 2 rilievi fotografici. E’ stato altresì rilevato che manca il rifrangente posteriore rosso e il dispositivo d’illuminazione della targa..
La carta di circolazione viene ritirata per il successivo invio alla UMC di …. per il suo aggiornamento. Il trasgressore è autorizzato a condurre il veicolo fino a …… per la via più breve”

Per le dichiarazioni del trasgressore è bene chiedere esplicitamente se vogliono rilasciarne, saranno da inserire accuratamente a verbale e si presti molta attenzione ciò che riferiscono al sollecitando che siano attinenti alla contestazione in atto: potranno avere rilievo in sede di ricorso.

Con questi elementi crediamo si possa ritenere sufficientemente chiarita la questione tecnico-giuridica che ci interessa.

Buon lavoro a tutti e invito i colleghi ad integrare, suggerire o segnalare eventuali criticità rilevate nell’applicazione per migliorare l’intervento di polizia nell’interesse dei motociclisti corretti che, devo dire, risultano essere la grande maggioranza.
 

Offline oldwolf

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #9 il: 06 05 2008, 16:54:16 »
Il venditore dovrebbe rilasciarti un documento di omologazione che espressamente riporti la dicitura specifica "omologato per Honda Hornet 600" ma siccome questo non lo fanno praticamente mai, l'esempio ce l'ho io di mio fratello, ha acquistato la Honda Hornet modello 2006 che all'epoca veniva venduta con il kit della De Pretto montato da un concessionario Honda, anche lui sarebbe passibile di sanzioni.
Puoi sostituire i pezzi originali ma con parti che riportino la dicitura " omologato per honda hornet 600" perchè così, a detta di chi ha fatto questa ### di legge tali componenti sarebbero esattamente compatibili con gli originali rispettando tutti i dati più o meno tecnici del prodotto assemblato e facente parte della moto al momento della omologazione che poi compare nel libretto di circolazione. 

Offline Tribal_Dragon

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #10 il: 06 05 2008, 20:04:57 »
in pratica OGNI prodotto aftermarket, è, per definizione, fuori legge.

 :mmm:  :mmm: quindi.. in pratica.. in italia.. se applicassimo la legge con scrupolo.. non potrebbero piu' circolare mezzi.. se non quelli usciti freschifreschi di concessionaria...

e' proprio vero.. siamo il paese delle banane!!!  :dash:  :dash:
Su internet si può essere chi si vuole. E' strano il fatto che molte persone scelgano comunque di essere stupide

Cit.

Offline kappa

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #11 il: 07 05 2008, 09:45:37 »
comunque ragazzi non per spezzare una lancia a favore dell'arma, ma vi dirò che questi sequestri li fanno solo ad "alcuni", dunque se si va piano e nel rispetto delle regole, tenendo la targa ad un angolazione legale non credo avrete mai problemi, il mio è stato un caso sporadico (del genere ne punisco uno che paga per tutti)

Offline prof

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #12 il: 07 05 2008, 11:21:35 »
sì, K, penso che la tua riflessione sia piena di buon senso.

inoltre, riflettevo prima con il caffellatte - eh sì, penso a te mentre in mutande
faccio colazione... - ricorderai che in altra sede PERSINO io ti dissi di andare tranquillo
con la visiera fumèe.. ecco qua che arriva il controllo!

tutto questo per dire che sul tuning non si sta mai tranquilli del tutto.

Offline kappa

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #13 il: 07 05 2008, 11:26:32 »
eh eh sono onorato che mi pensi!!si infatti prof ripeto che se si va piano non rompono su queste piccolezze(visiera e targa-sempre che la targa non sia troppo alta ma al massimo ti dicono abbassala) ma sicuramente il comandante mi aveva già visto lì (ci andavo ogni week end) e ha voluto darmi una ridimensionata.porterò sempre e comunque rispetto a chi prende mille euro al mese e rischia ogni santo giorno.

Offline Tribal_Dragon

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Re: sequestrato il libretto per il portatarga "barracuda"
« Risposta #14 il: 07 05 2008, 11:28:58 »
eh sì, penso a te mentre in mutande
faccio colazione...

che scena orribileeee!!!!! mi e' passato l'appetito!!!  :bastard:  :bastard:  :bastard:


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in termini legali ...sostituire il codone con Linea Moto??? si può ?

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da Tribal_Dragon