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Forum Generico => Aspetti Legali C.d.S. => Topic aperto da: prof - 08 03 2008, 10:25:57

Titolo: regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 08 03 2008, 10:25:57
REGOLAMENTAZIONE AUTOVELOX ED ECCESSO DI VELOCITÁ.

Ecco a voi un tutorial per chiarirsi alcune idee sui velox. Ovviamente è un work in progress, dato che la legislazione si evolve di continuo. Cominciamo con alcune precisazioni.
 
1) I recenti inasprimenti al Codice sono stati seguiti da controlli molto più severi e fiscali, in accordo sia col Ministero dell'Interno (cioè, in pratica, le varie polizie) sia con la magistratura.
In pratica: sarà sempre più difficile fare ricorso e vederselo accettare da un giudice cavilloso.

2) Le sentenze della Cassazione (e degli altri ordini di giudizio) non DETERMINANO la particolare sentenza, ma ORIENTANO il giudice. In pratica: non è detto che, poiché c'è una sentenza precedente di un certo tipo, il tuo giudice la applichi.

3) Siamo tutti d'accordo che i limiti di velocità su molte strade italiane sono assurdi. Il fatto è che molte strade italiane sono assurde! e poiché costerebbe troppo agli enti proprietari metterle a norma, e i dati dell'incidentalità media nel nostro paese sono in crescita costante, scordiamoci che possano cambiarli. L'esempio classico sono le autostrade. Da circa 3 anni il Codice prevede che "l'ente proprietario può decidere di innalzare il limite a 150 km/h". Ora sarebbe interessante sapere dove siano stati innalzati questi limiti. Credo da nessuna parte.


Concludo con la mia opinione personale: se dovessi prendere una multa per eccesso di velocità so bene che il ricorso sarebbe se non impossibile quasi. Ora come ora la pressione dell'opinione pubblica è troppo alta. Allora, ecco qua alcuni punti:


1) L'OBBLIGO DI SEGNALARE LA PRESENZA SULLE STRADE DI AUTOVELOX.

Il D.L. 117 (cosiddetta Legge Bianchi) prevede l’obbligo di segnalazione velox con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa. In particolare, il provvedimento specifica che le postazioni di controllo della velocità possono essere segnalate con:segnali stradali di indicazione (temporanei o permanenti); segnali stradali luminosi a messaggio variabile; dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Quindi la mancanza di questi può essere motivo di ricorso. Se il velox è nascosto, vale la pena fare delle foto alla postazione per poi eventualmente usarle in ricorso.


2) QUALI STRADE POSSONO AVERE IL VELOX.

È il Prefetto che, nell’ambito della propria competenza territoriale, con decreto individua le strade (che non siano autostrade o strade extraurbane principali), o i singoli tratti di esse, in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al Codice della strada, e quindi è consentito l’installazione e l’uso di apparecchi fissi di rilevazione automatica della violazioni al limite di velocità. Detta individuazione non è pero discrezionale, ma deve essere compiuta nel rispetto dei parametri e dei criteri fissati dallo stesso art. 4 del citato decreto legge e dalle direttive emesse in materia dal Ministero dell’Interno.
In sostanza, gli autovelox non possono essere apposti indiscriminatamente su qualsiasi arteria stradale. Il legislatore ha stabilito con precisione condizioni, tipologia, caratteristiche e requisiti delle strade in cui ciò è consentito.


3) ILLEGITTIMITA' DI APPARECCHI DI RILEVAZIONE VELOX.

L’automobilista non può da solo predisporre apparecchi di rilevamento dell’esistenza di sistemi di autovelox(TOMTOM eccetera), perché comportamento contra legem, come ricordato da Cassazione 12150/2007: è vietata “la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”.


5) PRESENZA DEGLI AGENTI VICINO ALL'AUTOVELOX.

La legge, poi, non richiede la presenza di vigili vicino alle apparecchiature di rilevamento di velocità, giustificando anche un eventuale accertamento differito; in questo senso, in particolare, Cassazione 15348/2005 ha avuto modo di sottolineare che: “l'unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati”.
Le apparecchiature di rilevazione della velocità possono essere utilizzate anche senza l’assistenza di polizia, purché tali apparecchiature siano approvate ed omologate.


6) LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA.

Più volte si è discusso circa la necessità che vi dovesse essere la contestazione immediata, relativamente all’eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox, lasciando ipotizzare un profilo di incostituzionalità in ordine al diritto di difesa; recentemente, tuttavia, la Corte Costituzionale 155/2007 ha sgombrato il campo da dubbi interpretativi ed equivoci, confermando che le apparecchiature di rilevamento della velocità non richiedono la contestazione immediata, tanto più che, in generale, l’omissione della “contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa”.
Insomma, NON POSSIAMO FERMARCI PER CHIEDERE LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA. questo perchè il tizio al velox non è AGENTE ACCERTATORE MA AGENTE OPERATORE. Lui davvero non può sapere se siamo stati fotografati.

7) LE NUOVE SANZIONI PER GLI ECCESSI DI VELOCITA’.art. 142 limiti di velocità

sono state previste 4 fasce di sanzioni:

1) SUPERAMENTO DEL LIMITE FINO A 10 KM/H:
36 EURO + 0 PUNTI

2) SUPERAMENTO DEL LIMITE DA 10 FINO A 40 KM/H:
148 EURO + 5 PUNTI

3) SUPERAMENTO DEL LIMITE DA 40 FINO A 60 KM/H:
370 EURO + 10 PUNTI + SOSPENSIONE PATENTE DA 3 A 6 MESI

4) SUPERAMENTO DEL LIMITE OLTRE I 60 KM/H:
500 EURO + 10 PUNTI + SOSPENSIONE PATENTE DA 6 A 12 MESI

per l'ultimo caso, se l'eccesso si ripete 2 volte in 2 anni, è prevista la revoca della patente.

8) ALCOL E DROGHE.

Sono previsti tre diversi livelli di sanzioni. Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l), la multa diventa da 500 a 2.000 euro. Confermata la pena dell’arresto fino a un mese e la sospensione della patente che può variare da 3 a 6 mesi (non più 15 giorni/tre mesi).
Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (caso non previsto finora dalla legge), la sanzione pecuniaria sale a 800-3.200 euro, con detenzione fino a 3 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1.500 euro per arrivare a un massimo di 6.000 euro. La pena dell’arresto è prevista fino a 6 mesi e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. In ogni caso, la pena detentiva può essere commutata nello svolgimento di un’attività a titolo gratuito. Le pene raddoppiano quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualsiasi entità) provoca un incidente stradale (multa da 3.000 a 12.000 euro, sospenzione della patente da 6 mesi a 2 anni). Chiunque guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro e l’arresto fino a tre mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.


[allegato eliminato contattare un amministratore per ripristinare]
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: Luc@ - 08 03 2008, 13:32:43
grande prof! mi hai preceduto! ;-)

Luc@
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: soilwork - 08 03 2008, 20:09:47
ecco come si fa un bello post...povero io che ci ho provato :-) :-)
Sto scherzando.
grazie prof :clap: :clap:
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: Sergio72 - 09 03 2008, 10:51:24
Come sempre prof meriti un plauso :clap:

Detto queso ti chiedo se non ti sembra assurdo il punto n° 3, circa il rilevamento degli autovelox, infatti pensa se sto in macchina con il pc acceso e la lista degli autovelox fornita dalla polizia di stato, poichè indirettamente in grado di conoscere e rilevare la posizione degli autovelox sarei passibile del fermo amministrativo del mezzo ( :spank:)

E poi ci chiediamo perchè siamo un paese del c....
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 09 03 2008, 12:11:35
Come sempre prof meriti un plauso :clap:

Detto queso ti chiedo se non ti sembra assurdo il punto n° 3, circa il rilevamento degli autovelox, infatti pensa se sto in macchina con il pc acceso e la lista degli autovelox fornita dalla polizia di stato, poichè indirettamente in grado di conoscere e rilevare la posizione degli autovelox sarei passibile del fermo amministrativo del mezzo ( :spank:)

E poi ci chiediamo perchè siamo un paese del c....

d'accordissimo!
il problema delle leggi italiane è che sono troppe;
e il legislatore (cioè il parlamento) non fa altro che legiferare
invece che delegiferare... è proprio per questo che le leggi
si contraddicono talmente tanto che ogni volta siamo in mano
di chi ci capita nei controlli... di polizia... fiscali... burocratici... ecc ecc

penso che il tema portante di questa sezione sarà proprio questo:
"conoscere bene la maggior parte delle leggi per potersi aspettare di tutto"

ciao e grazie per i complimenti
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: fabio86 - 12 03 2009, 23:01:45
grande prof bel post
certo ke gran casino ste leggi...
da uscire pazzi
 :lamp1:
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: Bob1982 - 13 03 2009, 02:24:42
Se non ci fossi Prof, bisognerebbe inventarti!   :LoL:
Ottime delucidazioni a riguardo :up:
Grazie a lui, oggi, sappiamo qualcosa in più per evitare di farselo mettere in quel posto... senza vasellina....  :bastard:

 :lamp1:
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: andrew - 13 03 2009, 08:48:07
Controllando tra I MIEI VELOX nel cassetto, confermo!
Ahimè...ho materiale a sufficenza per poter controllare... :dash:
che Meerda che sono :-(
 :lamp1:  :lamp1:
grazie prof...
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: Felix78 - 13 03 2009, 19:05:36
Complimenti prof  :birra:

da aggiungere fresca fresca

http://motori.corriere.it/varie/09_marzo_13/autovelox_cassazione_564e1af4-0ff3-11de-948b-00144f02aabc.shtml

 :lamp1:
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 13 03 2009, 19:31:10
ottima segnalazione!  :up:

La riporto in evidenza:  

Gli autovelox devono sempre essere segnalati. E quanto stabilisce una sentenza della Cassazione che mette uno stop agli autovelox utilizzati in maniera scorretta - solo al fine di rispondere alle esigenze di cassa dei Comuni o delle società private che hanno in appalto il servizio - e sottolinea che gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione. In caso contrario gli stessi autovelox possono venire sequestrati dall'autorità giudiziaria e i titolari della società di rilevamento rischiano l'incriminazione per truffa.

SEQUESTRO - La Cassazione con la sentenza 11131 ha confermato il sequestro di alcuni veicoli e autovelox della società Speed Control' attiva nei comuni calabresi di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi (Cosenza). Gli apparecchi erano stati messi in funzione senza essere segnalati con chiarezza e in anticipo. Ad avviso della cassazione, è corretta la tesi accusatoria della Procura di Cosenza in base alla quale l'attività di rilevamento così svolta «era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più che a reprimere». I supremi giudici ricordano che la circolare del Ministero dell'Interno - del 3 agosto 2007 - prescrive «la segnalazione almeno 400 metri prima del punto di collocamento» dell'autovelox. Invece la società, che riceveva un compenso per ogni multa riscossa, occultava gli apparecchi a bordo di macchine di sua proprietà in modo che nessun automobilista potesse accorgersi della presenza di autovelox.
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: andrew - 14 03 2009, 09:49:57
Giusto per segnalarvi quello che mi è successo 3 giorni fa...
Ho visto la segnalazione del velox sulla E45 direzione roma...
Il velox era dopo 4/5 km dal cartello di segnalazione, tra l'altro dopo una interruzione di strada per lavori in corso che obbligava ad andare sulla carreggiata opposta (quella in senso opposto di marcia).
Dopo 1 km dal rientro sulla giusta carreggiata c'era il velox...(proprio quando tutti riprendevano velocità dopo un tratto percorso a passo d'uomo.)
In più, come sempre accade sulla e45, era super nascostissimo...(in un'area di sosta nascosta da alberi e guard rail.)

NOn penso di averlo preso, anche perchè il mio contachilometri segnava i 90Km/h (su strada a limite 90), però, attenzione davvero...oggi purtroppo l'unico vero modo per non prendere velox è non superare MAI i limiti di velocità...  :-(  :-(  :-(  :-(

Disperato '82
(hahahhahahahahhhahaah)
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 14 03 2009, 10:11:16
se il contachilometri era sui 90 andavi in realtà a 85 (dato che IN GENERE sono tarati un 5% in eccesso...) e il velox sarò stato tarato sui (95/100 per legge deve esserlo) quindi stavi sotto di abbondanti 10 km.

Il fatto che fosse nascosto.... quello che conta è che fosse segnalato prima e che non ci fosse nessuna immissione in carreggiata nel frattempo.

Dài Disperato, ti è andata bene!

SModerato '71
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: supertrex - 14 03 2009, 12:43:08
se il contachilometri era sui 90 andavi in realtà a 85 (dato che IN GENERE sono tarati un 5% in eccesso...) e il velox sarò stato tarato sui (95/100 per legge deve esserlo) quindi stavi sotto di abbondanti 10 km.

Il fatto che fosse nascosto.... quello che conta è che fosse segnalato prima e che non ci fosse nessuna immissione in carreggiata nel frattempo.

Dài Disperato, ti è andata bene!

SModerato '71


famosissima la E45... . 

Dotato '74
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: Luc@ - 14 03 2009, 13:39:01
se eventualmente si trova in città un camioncino della municipale con l'autovelox imboscato nell'abitacolo e ovviamente nessuna segnalazione a chi si deve chiamare? i vigili stesso lo escludo perchè sò della stessa pasta, cosa? polizia? stradale?

Luc@
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: gigio - 14 03 2009, 19:02:37
i 400 metri valgono anche per i telelaser? perchè giusto oggi ne ho incontrato uno (andavo piano e nella direzione opposta, quindi per me tutto ok) segnalato 50 metri prima in una direzione ed al massimo 200 nell'altra (quella verso cui puntavano)...
come fa uno a difendersi "secondo legge"?
(non ditemi andando piano!!!!!)
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: andrew - 16 03 2009, 08:57:44
i 400 metri valgono anche per i telelaser? perchè giusto oggi ne ho incontrato uno (andavo piano e nella direzione opposta, quindi per me tutto ok) segnalato 50 metri prima in una direzione ed al massimo 200 nell'altra (quella verso cui puntavano)...
come fa uno a difendersi "secondo legge"?
(non ditemi andando piano!!!!!)

Estate 2007, 13 agosto, 09:37...
sempre E45...
(in giro per lavoro)
Ho preso una multa con telelaser... Mi hanno preso a circa 1 km di distanza...ebbene si... perchè poi ho rallentato drasticamente, ma mi hanno fermato lostesso e mi hanno fatto la multa...
sempre 150 euri circa e 5 punti...

Disperato '82
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 16 03 2009, 14:52:46
L'importante è che ci sia la segnalazione; in città anche.

se non c'è ci difendiamo facendo tante belle foto alla postazione abusiva. Oppure chiamiamo un'altra delle forze dell'ordine (tipicamente: i CC).

Centimetri71
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: gigio - 16 03 2009, 14:58:26
ok prof, ma se la segnalazione c'è ma giusto 100 metri prima della postazione di rilevamento? la legge prevede 400.. come dovrei comportarmi nella sventurata occasione?
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: ghostchild - 16 03 2009, 15:16:50
ragazzi.....un dubbio: ma se ci sono quei cartelli piccolini (di solito bianchi), "velocità controllata elettronicamente" o "zona soggetta a controllo elettronico della velocità", di cui le nostre strade sono disseminate.......  non ci sono speranze??.....cioè, sono sufficienti quelli??.....
beh, se è così è tutto inutile, sono sparsi un po' dappertutto e se bastano quei cartelletti (saranno 30x20 cm...) allora stiamo discutendo di niente..... :Doh:

scusate se non mi sono espresso in linguaggio "tecnico"  :emo:

 :-)
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: gigio - 16 03 2009, 15:27:12
quei cartelli valgono in assenza di incroci/innesti.. in pratica se la strada non ha traverse dovrebbero bastare.. la segnalazione deve essere visibile per tutti, quindi se c'è un incrocio l'eventuale motociclista/automobilista che si immettesse sulla strada oggetti di rilevazione sarebbe impossibilitato a vedere la segnalazione, rendendo nulla la contestazione dell'infrazione... peccato però che l'onere della prova spetti al malcapitato
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: andrew - 06 08 2009, 16:21:46
domanda...
ma io posso richiedere via posta l'omologazione dell'autovelox???

(ho preso l'ennesimo autovelox in provincia di caserta a circa 600 km da casa....tale autovelox è in una zona che ha avuto "diversi problemi" riguardanti autovelox, e volevo accertarmi prima di pagare che fosse tutto in regola...)
 :lamp1:
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 11 08 2009, 17:08:49
Andrew, l'unica cosa che puoi fare è il ricorso al giudice di pace nel quale richiedi esplicitamente che sia controllata l'omologazione del velox.
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: Treawlony - 04 12 2009, 10:30:35
3) ILLEGITTIMITA' DI APPARECCHI DI RILEVAZIONE VELOX.

Della serie: i velox non sono qui per tutelarvi ma per far cassa. Pezzi di...

COMUNQUE, domandina per la questione distanza. Io sono in dolce attesa di una possibile multa per velox (telecamera ad infrarosso fissa). Leggendo la mia domanda è:

Esiste una legislazione particolare per il cartello? quando sono tornato indietro e l'ho guardato bene mi son sentito preso epr il culo. A parte che tra cartello e telecamera ci saran stati si e no 50 metri, avete presente il simbolino del casco dei vigili a segnalazione di un controllo? Ebbene, il cartello era grande ESATTAMENTE quel simbolo, senza nessuna scritta aggiuntiva. C'era solo li, il casco, che ti guardava su un palo alto 2 km. Sembrava una presa per il culetto. Il cartello sarà stato si e no 15x15
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: gigio - 04 12 2009, 11:20:12
se non sbaglio la legislazione prevede che il cartello di segnalazione sia ad almeno 400 metri, quindi in caso di postazione fissa sarà facile far ricorso
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 04 12 2009, 18:59:16
leggi questo (http://www.hornet.it/Forum/Aspetti-Legali-C.d.S./8619-Contestare-una-multa-autovelox...-si-puo-/) 3d!  :up:
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: Morpheus - 30 08 2010, 14:26:05
Il vero nome dell'apparecchio con il quale si rileva la velocità dei veicoli è in realtà il velocimetro ma, nell'uso comune, esso è chiamato Autovelox.
In realtà con questo termine, per altro registrato dalla casa costruttrice, si indica un apparecchio ben preciso a fotocellula mentre tra i velocimetri vi sono anche apparecchi radar e laser.
Questi strumenti, secondo quanto previsto dall’articolo 345 del Regolamento del Codice della Strada (Titolo V - Norme di comportamento), sono destinati a controllare l'osservanza dei limiti di velocità fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. Gli apparecchi devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.prevedendo una riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h.

Normativa ed approfondimento

L'art. 142 del Nuovo Codice della Strada regolamenta la rilevazione ed il superamento dei limiti di velocità. Il Decreto Legge 117/07, oltre ad aver introdotto un altro sistema di rilevazione della velocità che ne stabilisce la media tenuta, ha aggiornato l'impianto sanzionatorio che ora è come segue:

    * superamento del limite(compresa la tolleranza) non oltre 10 km/h € 38,00 nessuna decurtazione punti
    * superamento del limite(compresa la tolleranza) da 10 a 40km/h € 155,00 decurtazione 5 punti patente
    * superamento del limite (compresa la tolleranza) da 40 a 60km/h € 370,00 decurtazione 10 punti patente e sospensione della patente da 3 a 6 mesi
    * superamento del limite (compresa la tolleranza) oltre 60km/h €500,00 e sospensione della patente da 6 a 12 mesi è fatta alla guida di determinati veicoli (autoveicoli e motoveicoli che trasportano merci pericocose; autotreni, autoarticolati, autosnodati; autobus o filobus di m.c.p.c. superiore a 8 t; autoveicoli per trasporto di cose di m.c.p.c. superiore a 3,5 t; autocarri con m.c.p.c. superiore a 5 t, se adoperati per trasporto di persone; mezzi d’opera) la sanzione, sia pecuniaria che accessoria, è raddoppiata

inoltre

    * se l'infrazione del comma 9 viene ripetuta entro i 2 anni vi sarà la sospensione della patente da otto a diciotto mesi.
    * se l'infrazione del comma 9 viene ripetuta entro i 2 anni vi sarà la revoca della patente


Art. 141. Velocità

1.È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a € 296.

DETRAZIONE PUNTI 5

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00 ;

Art. 142. Limiti di velocità.

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1)
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. (2) Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. (4)
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando sino in dotazione alla Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 ad Euro 148,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 ad Euro 594,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 ad Euro 88,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Gli strumenti


Fotocellula
L'apparecchio ha due fotocellule, la prima colpisce l'auto in entrata e torna indietro, altrettanto fa la seconda in uscita quindi, con un calcolo matematico l'apparecchio stabilisce la velocità tenuta dal veicolo e, se superiore a quella impostata dall'operatore come quella massima da tenere, decurtata del 5% di tolleranza dea l'impulso alla macchina fotografica per lo scatto. Nel contempo emette su di un apparecchio ricetrasmettente portatile un segnale acustico e la velocità rilevata: tramite questo è possibile agli operatori, nelle condizioni previste, di effettuare la contestazione immediata.
Telelaser
Si basa sullo stesso principio della fotocellula ma con un raggio laser: Non scatta foto, l'apparecchio viene puntato dall'opertatore sul veicolo e ne rileva la velocità emettendo uno scontrino. In questo caso vi è spesso la contestazione immediata ma non sempre. Vale la pena ricordare che, l'operatore di Polizia Stradale gode di fede privilegiata sino a querela di falso, è pertanto necessario provare che l'auto non era quella alla quale è stata contestata l'infrazione.
Radar
vengono emessi una serie di impulsi radar, l’apparecchio rileva l’eco di questi riflessi dal veicolo ne calcola la distanza e la velocità.
Tutor
SICVE, acronimo di Sistema Informativo per il Controllo della Velocità. Misura la velocità media dei veicoli in un percorso di lunghezza tra i 10 e 25 km. All'inizio ed alla fine l'apparecchio rileverà: ora di transito, targa e tipo di veicolo. Un sistema quindi effettua gli abbinamenti calcolando la velocità media che ha tenuto ciascun veicolo. Per i veicoli che hanno violato il limite si procederà con l'accertamento di violazione da parte di un agente della polizia e quindi si procederà come è già in uso per l'autovelox tradizionale.
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: raven01 - 14 10 2010, 11:40:38
viste le novità...
è possibile che la corte di cassazione vada in contrasto con quanto previsto dall'art.142 comma 6-bis del codice della strada?

notizia 1 (http://www.motoblog.it/post/26542/cassazione-nessun-limite-per-gli-autovelox-i-vigili-possono-collocarli-dove-meglio-credono)
notizia 2 (http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo493157.shtml)
Titolo: Re: regolamentazione autovelox
Inserito da: gigio - 14 10 2010, 11:50:05
Si sta già discutendo in MotoCaffè di questa notizia. Diciamo che i media non sono stati proprio precisi.
Dai una lettura alle 3 pagine del thread.
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Gian_88 - 03 10 2012, 21:48:36
Magari esiseteva qualche altra discussione ma questa mi sembra la più adatta per fare la mia domana che alla fine riguarda sempre gli autovelox, dato che ho preso un bel autovelox e mi è stata notificata una multa per il superamente di oltre 50Km/h del limite se io non fornisco i dati dal conducente entro i 60 giorni oltre a dover pagare la sanzione di 269 € i punti vengono decurtati al proprietario del veicolo oppure non vengono decurtati a nessuno?
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Yuki - 03 10 2012, 22:02:26
se io non fornisco i dati dal conducente entro i 60 giorni oltre a dover pagare la sanzione di 269 € i punti vengono decurtati al proprietario del veicolo oppure non vengono decurtati a nessuno?
ma scusa...non ti sembra troppo facile?
se non dai i dati del conducente i punti vengono tolti al proprietario...almeno credo!  :parDon:
ma poi scusa, se hai superato di 50km il limite di velocità...della patente non ci fanno coriandoli?
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Gian_88 - 03 10 2012, 22:19:09
Proprio per questo faccio questa domanda siccome in teoria oltre i 10 punti c'è la sospensione  :dash:  e io non ho nessuna voglia di farmi sospendere la patente e tantomeno farmi levare 10 punti  :@:  :@:  mi chiedo se non dichiarandoli e prendendo la multa per la mancata comunicazione sono esente o meno, girando per la rete ho trovato questa speiegazione sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/505/ (http://www.poliziadistato.it/articolo/505/) dove sembra chiaro che non vengono decurtati ma mi pare troppo facile anche se molto oneroso per il portafoglio quasi fosse un pizzo che chiedono  :@:
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Sator - 03 10 2012, 22:21:53
A quanto ne so io, puoi anche evitare di fornire i dati del conducente, ed i punti non vengono tolti a nessuno.
Però dopo, al proprietario del mezzo, arriva una nuova multa dello stesso importo della prima. In pratica se non vuoi perdere punti patente, ti becchi una multa doppia.

Io almeno sapevo di questa "opzione"... forse adesso le cose sono cambiate.
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 04 10 2012, 11:03:21
Magari esiseteva qualche altra discussione ma questa mi sembra la più adatta per fare la mia domana che alla fine riguarda sempre gli autovelox, dato che ho preso un bel autovelox e mi è stata notificata una multa per il superamente di oltre 50Km/h del limite se io non fornisco i dati dal conducente entro i 60 giorni oltre a dover pagare la sanzione di 269 € i punti vengono decurtati al proprietario del veicolo oppure non vengono decurtati a nessuno?

hai 60 giorni di tempo per comunicare i dati del trasgressore.
se non lo fai, al 61esimo ti verrà inoltrata una seconda sanzione di 269 euro+ spese.
è alternativa alla decurtazione punti: quindi paghi e non ti scalano nulla.
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Yuki - 04 10 2012, 12:08:00
Però forse il problema è aver superato di 50km/h il limite di velocità.

Titolo V, Art. 142 comma 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

sbaglio?
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: gigio - 04 10 2012, 13:30:21
yuki quello che hai scritto è valido nel caso venga identificato il trasgressore. Se non dichiari i dati del conducente ti paghi la prima multa ed una seconda, come ha detto Prof, da 269 € e nessuna patente viene sospesa.
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Yuki - 04 10 2012, 13:38:25
 :mmm:
plausibile...te lo concedo :bastard:
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Gian_88 - 04 10 2012, 19:21:52
Un primo sospiro di solllieve perchè la patente è salva  :ecc: , ora c'è da capire perchè secondo il comando della polizia municipale per l'art. 142 c.9 i punti sono diventati 10 e i soldi da pagare sono 398 + spese di notifica, qualcosa non mi quadra lo stesso comunque :mmm:
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: gigio - 05 10 2012, 13:58:38
se sai di averlo fatto non ti lamentare!  :LoL:
In teoria sarebbe previsto questo dal codice della strada:

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: Gian_88 - 06 10 2012, 15:36:39
Infatti se pagando i 269 € non mi tolgo i punti non credo di fare ricorso però se facendolo ci sta la possibilità di non pagare proprio nulla la cosa non mi dispiacerebbe  :bastard:
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 06 10 2012, 17:28:42
se non hai fatto ricorso entro 30 gg dalla notifica del verbale i tempi sono scaduti.
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: calabroleso - 07 10 2012, 11:00:46
dalla data di notifica del verbale hai 60gg di tempo per comunicare i dati del conducente. dalla stessa data hai 60gg per il ricorso al prefetto e 30gg per quello al giudice di pace. se non comunichi i dati del conducente verrà notificato al proprietario del mezzo un secondo verbale, in aggiunta al primo, (art.180/8° CdS) da euro 269+spese di notifica e non vengono decurtati punti o comminate sanzioni accessorie (sospensione patente) perchè non si conoscono le generalità del conducente. :ciao:
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: CateAA - 16 04 2013, 11:58:30
a me è successo questo:
-multa presa con la macchina intestata alla ditta per eccesso di velocità, nessuna comunicazione su chi c'era alla guida ed è raddoppiata senza decurtamento di punti;
-multa presa con la mia macchina, intestata a mia madre, punti tolti a lei, nonostante non fosse stato inviato il foglio per la dichiarazione di chi c'era alla guida  :|:  :mmm: e notifica con una maggiorazione di 60€ (non la volevo pagare..ERA INGIUSTA! ma mi toccava prender ferie per fare ricorso..quindi alla fine pagai con la maggiorazione e fine.) però oggettivamente qualcosa non torna.. :parDon:
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: jack1977 - 16 04 2013, 16:32:53
Potevi far ricorso al prefetto inviando tutto per raccomandata e non pagare la maggiorazione... alle brutte il prefetto raddoppia tutto si.... però se avevi inviato il foglio con la dichiarazione del conducente (via fax o raccomandata A.R.) e hai le ricevute non avresti avuto motivo di non ricorrere in quanto al 99% te lo accettava ;-)
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: prof - 16 04 2013, 22:13:32
La multa in caso di mancata comunicazione del trasgressore non raddoppia, c'è una sanzione fissa
di 250 euro circa.

se ci dai maggiori dati sul secondo evento proviamo a capirlo anche meglio.  ;-)
Titolo: Re:regolamentazione autovelox
Inserito da: wildinnocent - 01 10 2013, 21:31:20
ho appena letto un articolo che forse poò tornare utile  :ciao:

http://www.automoto.it/news/autovelox-sanzione-non-valida-se-il-verbale-non-indica-l-avviso-di-rilevazione-di-velocit.html (http://www.automoto.it/news/autovelox-sanzione-non-valida-se-il-verbale-non-indica-l-avviso-di-rilevazione-di-velocit.html)