Autore Topic: Portatarga e frecce after-market: Art.78 CdS  (Letto 3424 volte)

Offline Soichiro

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Portatarga e frecce after-market: Art.78 CdS
« il: 04 04 2010, 20:03:25 »
Gentile Amministratore,
Gentili Utenti del forum.

Vorrei fare affidamento sulla vostra competenza e disponibilità per porre alcuni interrogativi in merito all'applicazione dell'Art.78 del Codice della Strada (CdS) in un particolare caso: motocicli circolanti con portatarga e frecce diversi da quelli installati dalla casa produttrice.
Una circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2008 cerca di fare chiarezza sulla questione. Invito a leggerla interamente al seguente link: http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=12212&s_documenti_testo=&
Da motociclista ringrazio gli autori della circolare che, sebbene esprima un parere piuttosto rigido, rappresenta un documento ufficiale in grado di fare chiarezza nella giungla di interpretazioni che si possono reperire sul web.

A mio parere rimangono tuttavia alcuni punti opinabili e meritevoli di un confronto costruttivo.

Innanzitutto l’Art.78 CdS recita (comma 1 e 2):
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Andando a consultare il Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS si trova l’Art.236, a cui l’Art.78 rimanda:
Art. 236 - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 c. s.)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. (Omissis).

Andando a consultare il suddetto Appendice V, leggiamo:
sezione C – Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
sezione G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa

Mi permetto di far notare la semplicità di consultazione della legge italiana: per capire se si sta commettendo un’infrazione o meno bisogna procurarsi e consultare attentamente un Codice, il relativo Regolamento attuativo dello stesso e le annesse appendici del Regolamento attuativo. Scusate lo sfogo. Soprassediamo.

Detto ciò si desume che modifiche a carico dei dispositivi di segnalazione visiva (frecce) e dell’alloggiamento targa sono passibili di contestazione di violazione dell’Art.78 CdS.

Ma cosa si intende per alloggiamento targa?
Appare chiaro che stiamo parlando di qualcosa di diverso da un porta targa: stando alla lingua italiana un porta-targa è un oggetto atto a sorreggere, sostenere la targa. Allo stesso modo un porta-foto è un oggetto atto a sorreggere, sostenere una fotografia; un porta-ombrelli è un oggetto atto a sorreggere, sostenere un ombrello.
Per alloggiamento si intende invece un “incavo, foro o scanalatura appositamente predisposto affinché vi trovi spazio un organo meccanico” (cfr. Dizionario italiano Garzanti).
Un alloggiamento definisce quindi inequivocabilmente uno spazio fisico, una posizione entro cui devono risiedere certi oggetti. Nello specifico, l’alloggiamento targa va quindi a definire i parametri  spaziali e fisici entro cui deve essere posizionata la targa, sostenuta dal relativo porta targa.

Ovviamente il CdS fornisce esaustive indicazioni il merito alle caratteristiche dell’alloggiamento targa. L’Art.100 CdS - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, è richiamato, tra gli altri, dagli articoli 258 e 259 del Regolamento di esecuzione e di attuazione:
Art. 258 - Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (art. 100 c.s.)
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
(Omissis)
e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177x177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig, III.4/e).

Art. 259 - Modalità di installazione delle targhe (art. 100 c.s.)
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
NB: nel CdS e nel Regolamento attuativo NON c’è alcun riferimento al fatto che l’alloggiamento targa debba essere costituito da tutto il parafango posteriore e/o il paraspruzzi.

Ora, se io fisso la targa ad un dispositivo after-market che sostituisce l’originale e lo installo nell’alloggiamento targa previsto dal CdS in modo che vengano rispettati tutti i parametri di legge sopra elencati, che tipo di infrazione sto commettendo? A mio parere nessuna.
Più precisamente, se il mio alloggiamento targa modificato:

-   presenta una superficie piana di ampiezza idonea a contenere la targa a cui è destinato;
-   è collocato sul lato posteriore del motoveicolo;
-   la linea verticale mediana della targa non si trova più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo;
-   il bordo laterale sinistro della targa non si trova più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo;
-   la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo, inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto;
-   l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non è  inferiore a 0,20 m e l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non è superiore a 1,20 m;
-   le condizioni geometriche di visibilità sono rispettate;
-   (è provvisto di luce targa e catarifrangente omologati come previsto per legge);
soddisfa in tutto e per tutto le disposizioni di legge, esattamente come l’alloggiamento targa originale.

PRIMO PUNTO OSCURO:
Se in seguito a modifica dell’alloggiamento circolassi con la targa spostata sulla destra, inclinata a 45° ed a 10 cm da terra, sarei assolutamente sanzionabile per violazione dell’Art.78 CdS. Al contrario se l’alloggiamento targa modificato soddisfa tutte le disposizioni di legge non capisco come, se sto variando una cosa solo nell’apparenza e non nei requisiti richiesti dalla legge, sto in qualche modo infrangendo la legge.
Permettetemi un esempio banale. Ammettiamo mi chiedano di costruire un muro alto 2 m, che per comodità lascio color mattone al termine del lavoro. Le autorità preposte al controllo del lavoro vengono, misurano il muro e confermano che è alto 2 m. Poi decido di tingere il muro di giallo. Dovrei richiamare le autorità per controllare di nuovo l’effettiva altezza di 2 m del muro?
A voi l’ardua sentenza.

Proseguendo nella lettura dell’Art.78 CdS, al comma 3  ed al comma 4 leggiamo:
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Ecco scoperto in cosa incappiamo se ci viene contestata la violazione dell’Art.78 CdS:
- 370 Euro di multa (come minimo);
- ritiro della Carta di Circolazione (libretto);
- obbligo di revisione straordinaria della moto presso la MCTC.

A questo punto mi permetto di richiamare l’attenzione sulla seguente parte dell’Art.78 comma 3: “caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione E nella carta di circolazione”.
Stando alla lingua italiana, assodato che il Legislatore la conosca e non usi le congiunzioni a caso, notiamo che “E” (congiunzione copulativa) ha un significato ben diverso da “O” (congiunzione disgiuntiva). La frase sopra citata si riferisce dunque, salvo sovvertimento delle regole grammaticali, a caratteristiche del veicolo indicate:
-   nel certificato di omologazione E nella carta di circolazione;
-   nel certificato di approvazione E nella carta di circolazione.

Ciò che può sembrare un cavillo grammaticale è in realtà un fattore interpretativo molto importante: le caratteristiche indicate nella carta di circolazione divengono di fatto le uniche contestabili contestualmente all’Art.78 CdS. Basterà consultare la carta di circolazione stessa per riscontrare l’assenza di riferimenti all’alloggiamento targa ed agli indicatori di direzione.
Se quella “E” non ci fosse o venisse erroneamente interpretata come congiunzione disgiuntiva (e così viene interpretata nella circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2008), la violazione dell’Art.78 CdS risulterebbe contestabile anche per modifiche a caratteristiche indicate nel solo certificato di omologazione o di approvazione della casa costruttrice di quel determinato veicolo (dove deve esservi scritto che la moto è costituita da parafango, paraspruzzi, etc.).

SECONDO PUNTO OSCURO:
Come esposto poco sopra, se il mio alloggiamento targa modificato soddisfa in tutto e per tutto le disposizioni di legge, esattamente come l’alloggiamento originale, e la modifica è quindi solo nell’apparenza e non nei requisiti di legge, non sussiste infrazione per contestare la violazione dell’Art.78 CdS. Tanto meno considerando che nessun riferimento all’alloggiamento targa compare nella Carta di Circolazione, condizione che già di per sé rende impropria l’applicazione dell’Art.78 CdS. Per lo stesso principio non capisco come la violazione dell’Art.78 CdS possa venir contestata se la modifica dell’alloggiamento targa con prodotti after-market abbia comportato la sostituzione/rimozione di alcune componenti NON indicate nella Carta di Circolazione (parafango, paraspruzzi, etc.). La considerazione si estende, per analogia di ragionamento, anche alla modifica degli indicatori di direzione originali con prodotti after-market OMOLOGATI.

Mi permetto infine di richiamare una esaustiva nota del Ministero dei Trasporti (n° 5591/2004) redatta in risposta ad un’azienda che chiedeva lumi sulla sua produzione di alloggiamenti per targhe moto after-market (nota visualizzabile dal sito della ditta: http://www.lsl2000.it).
In questa nota si precisa che il porta targa non rientra tra le caratteristiche costruttive essenziali soggette a regolamentazione, mentre vi rientra il famoso alloggiamento targa. Fino a qua c’eravamo arrivati anche noi, in base agli argomenti giuridici sopra esposti. Proseguendo la nota spiega che “qualora il porta targa in questione risulti applicabile all’interno dell’alloggiamento targa previsto in sede di omologazione, non si dovrà procedere ad aggiornamento della Carta di Circolazione”. Mi sembra di poter dire che queste autorevoli parole avvalorano inequivocabilmente l’interpretazione fornita di alloggiamento targa come spazio all’interno del quale deve essere posizionata la targa di un determinato veicolo, secondo precisi criteri fisici e spaziali (vedi sopra).
Ne deriva che se tali criteri fisici e spaziali previsti per legge vengono del tutto rispettati a seguito della modifica “non si dovrà procedere ad aggiornamento della Carta di Circolazione”.
La nota prosegue ribadendo che “qualora l’alloggiamento targa e le quote di montaggio dei dispositivi (luce targa e indicatori di direzione) a seguito dell’applicazione del porta targa, restino invariate rispetto al prototipo omologato, non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione”. Ad indicare che se sposto l’alloggiamento targa (metto la targa sul serbatoio, sul davanti o di lato) non sono di certo in regola, ma se la targa è sul retro del veicolo, all’altezza ed alla inclinazione corretta, illuminata dalla specifica luce targa OMOLOGATA, recante il catarifrangente OMOLOGATO, “non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione”.
Si desume inoltre che se sostituisco le frecce con un prodotto after-market OMOLOGATO, collocando i nuovi indicatori in modo che le quote di montaggio restino invariate (cioè li sostituisco alle frecce originali lasciandoli esattamente nella stessa posizione), non commetto alcuna infrazione sanzionabile con l’Art.78 CdS.

In chiusura mi permetto di osservare che condotte intransigenti come quelle esposte nella circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2004, sono probabilmente il risultato del comportamento sconsiderato di alcuni centauri. L’Art.78 CdS è uno strumento molto potente che va usato per punire severamente chi, senza alcuna cura della sicurezza propria e altrui, apporta sostanziali e pesanti modifiche alle REALI caratteristiche costruttive o funzionali della moto, rischiando concretamente di arrecare un danno alla comunità.
In questo senso trovo indispensabile l’utilizzo del buon senso nell’applicazione della legge, cosa che è inconciliabile col riservare la stessa punizione a chi sostituisce un porta targa e quattro frecce (omologate) rispettando le direttive del CdS in merito (posizione, inclinazione, ecc.) e chi elabora motori, telai o altro. Altro schiaffo al buon senso è il fatto che “converrebbe” circolare SENZA frecce o targa, evento che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 74 a euro 296 (Art.72 e Art.100 CdS), piuttosto che utilizzare materiale after-market rispettando le prescrizioni di legge in merito a posizione, inclinazione targa e omologazione degli indicatori di direzione. Rimane ovviamente sacrosanto sanzionare frecce non omologate, targhe parallele all’asfalto, oscurate, nascoste o non chiaramente e integralmente leggibili. Nel fare ciò vanno però applicati per principio di specificità gli appositi articoli del CdS in merito che altrimenti, se si utilizza l’Art.78 “pigliatutto”, non troverebbero mai applicazione.



Linkback: http://www.hornet.it/b8_aspetti-legali-c-d-s/t13856_portatarga-frecce-after-market-art-78-cds/
« Ultima modifica: 04 04 2010, 20:12:14 da Soichiro »

Offline Morpheus

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Re: Portatarga e frecce after-market: Art.78 CdS
« Risposta #1 il: 04 04 2010, 20:29:26 »
....... :mmm: .......ma non è già stato oggetto di discussione l'Art. 78 CdS......???
Così dovesse risultare, le discussioni verranno riunite con il criterio di quella più giovane a quella più vecchia.......per cui, rimanendo in termini Giurisprudenziali...."il Moderatore invia ngli Atti al Coordinatore per la valutazione della riunione dei Giudizi..."......... LOL

............Morpheus.  :ciao:

Offline Soichiro

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Re: Portatarga e frecce after-market: Art.78 CdS
« Risposta #2 il: 04 04 2010, 20:44:17 »
Sicuramente c'era già qsa in merito all'Art.78 CdS. Mi sono permesso di aprire un nuovo topic in quanto ho cercato di fare un'analisi esaustiva della questione riassumendo i principali aspetti giuridici e le interpretazioni reperibili in rete.
Chiedo scusa per l'eventuale errore.

Offline prof

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Re: Portatarga e frecce after-market: Art.78 CdS
« Risposta #3 il: 04 04 2010, 22:59:27 »
soichiro. grazie per la puntualizzazione, intanto.
Avrai certamente notato che su tali aspetti legislativi abbiamo aperto (e chiuso) diversi topic sull'argomento.
Sul fatto che la legge sia confusa ed opinabile non c'è dubbio.
Così come nno c'è dubbio che al momento la confusione e l'opinabilità siano a favore non del reo ma del potere giudiziario.
Detto, o meglio, ripetuto, questo, sarai anche tu d'accordo che questo post possa essere chiuso.
“The fact remains that getting people right is not what living is all about anyway. It's getting them wrong that is living, getting them wrong and wrong and wrong and then, on careful reconsideration, getting them wrong again. That's how we know we're alive: we're wrong.”


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