Ragazzi, ho appena visto un servizio alle Iene.
A quanto pare, i parcheggi blu (quelli a pagamento) se disposti dentro la carreggiata della strada sono illegali.
Ricopio pari-pari quanto trovato su un sito dedicato:
"L’art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare, per mezzo di ordinanze del Sindaco, la circolazione all’interno dei centri abitati.
Tra i vari obblighi, divieti e limitazioni che i Sindaci hanno facoltà di istituire vi è anche la sosta a pagamento sul suolo pubblico, e specificamente il comma 1 lettera f) dispone che è possibile “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Un elemento fondamentale di tale disposizione, che però sfugge alla maggior parte delle amministrazioni comunali che la attuano, è il fatto che è possibile istituire la sosta a pagamento solo in apposite “aree destinate al parcheggio”.
A questo punto, a scanso di equivoci, e opportuno ricordare che spesso il Legislatore chiarisce preventivamente le definizioni ed i significati della terminologia utilizzata, cosa che per quanto riguarda l’area di parcheggio fa con l’art. 3 c. 1 n°34 C.d.S., dove la stessa viene definita come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”.
E ancora, nell’art. 2 c. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”, vengono previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra.
Ad una lettura approssimativa di tali disposizioni sembrerebbe quasi che nei centri abitati il Codice della Strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 c. 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.
Così, per sanare tale apparente discrasia, alcuni disattenti interpreti del Codice della Strada sostengono che i veicoli parcheggiati secondo le modalità descritte nell’art. 157 C.d.S. siano fuori dalla carreggiata, rifacendosi forzatamente alla definizione di carreggiata data nel già citato art. 3 C.d.S.. Ma la “carreggiata” è in realtà tutta la “parte della strada parte destinata allo scorrimento dei veicoli”, comprendendo tra le attività complessive che definiscono la scorrimento del flusso veicolare non solo la marcia, ma anche le sue eventuali interruzioni più o meno protratte nel tempo, e definite dall’art. 157 c. 1 C.d.S.. Con tale definizione essa viene distinta concettualmente e funzionalmente dal “marciapiede”, che è invece quella parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni (art. 3 c. 1 n°33 C.d.S.).
E per ribadire e rafforzare ulteriormente tale distinzione, nel comma 6 del succitato art. 7 C.d.S. il Legislatore enuncia espressamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Inoltre, anche se per i più non sarebbe affatto necessario, vale comunque la pena di ricordare qui il valore logico-semantico del lemma “margine”, in considerazione del quale il margine della carreggiata è inconfutabilmente una parte del tutto definito “carreggiata”, e come tale si trova, appunto, sulla carreggiata.
Ricapitolando, sappiamo ora con certezza che:
1. le “aree di parcheggio” devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali, fra la quali (ma non solo) il fatto di essere ubicate fuori dalla carreggiata;
2. i Sindaci possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio”;
3. i margini della carreggiata occupati dai veicoli in sosta con le modalità stabilite dall’art. 157 C.d.S. non sono affatto “aree di parcheggio” (almeno non per il Codice della Strada).
Da ciò ne deriva quindi che le cosiddette “Zone Blu”, ovvero gli stalli di sosta a pagamento istituiti ai margini delle strade cittadine deputate allo scorrimento del flusso veicolare, sono di fatto giuridicamente illegittime. "
Da domani si parhceggia a gratis
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